A seguito di una sentenza penale definitiva

Campobasso, 27 luglio 2025 – Un carabiniere è stato condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, a seguito di una sentenza penale definitiva che aveva accertato la sua responsabilità per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. La vicenda risale al 2018 e ha portato l'ex militare a dover risarcire un totale di 4.888 euro, oltre a rivalutazioni e interessi.
I fatti contestati risalgono a sei anni fa, quando l'uomo, all'epoca in servizio presso una Stazione dei Carabinieri della provincia di Campobasso, aveva chiesto duemila euro al titolare di un bar. La somma era stata richiesta per evitare un presunto controllo da parte del NAS, un'ispezione che, come accertato in fase di indagine, non era mai stata effettivamente programmata.
L'esercente, opponendosi al tentativo di estorsione, aveva immediatamente denunciato l'accaduto, innescando le indagini che hanno portato alla condanna penale del militare. Quest'ultimo era stato condannato a 2 anni di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contratti con la Pubblica Amministrazione per 5 anni.
La Procura erariale ha contestato un danno patrimoniale all'amministrazione, quantificato in 888 euro. Questa somma corrisponde alla retribuzione percepita dal militare nel mese in cui ha commesso il fatto, denaro ritenuto percepito per un'attività lavorativa destinata a fini personali illeciti.
Inoltre, la Corte dei Conti ha riconosciuto il grave danno all'immagine provocato all'Arma dei Carabinieri, quantificato in 4mila euro. Nella sentenza, la Corte ha richiamato l'impatto negativo della vicenda sull'affidabilità percepita dell'istituzione, evidenziando anche la risonanza mediatica che il caso ha avuto.
Il risarcimento complessivo a carico dell'ex carabiniere ammonta dunque a 4.888 euro, a cui si aggiungeranno rivalutazioni e interessi, a testimonianza della ferma volontà di tutelare l'integrità e la reputazione della Pubblica Amministrazione.






